PENNE. In accordo con i sindacati e le associazioni del commercio, il Comune di Penne ha stilato il calendario per il 2011 delle giornate festive in cui i negozi potranno restare aperti e fissato tutte le altre deroghe agli obblighi di chiusura previsti dalla legge regionale sul commercio. Sono quaranta le domeniche e i giorni di festa per i quali è prevista la deroga. L'ordinanza firmata dal sindaco
Donato Di Marcoberardino parte disciplinando l'orario giornaliero: «Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa», recita, «possono restare aperti al pubblico dalle ore 7 alle 22».
ORARI. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio negozio. Non superando il limite delle 13 ore giornaliere può stabilire di svolgere l'attività senza interruzioni o con intervallo pomeridiano, scelta che va comunicata con un cartello esposto al pubblico. I commercianti possono invece superare il limite delle 13 ore giornaliere, tenendo l'esercizio aperto al pubblico sino alle 24, nel periodo tra il 15 giugno e il 30 settembre, nella settimana antecedente la Pasqua, durante il mese di dicembre e in occasione di particolari eventi. La chiusura infrasettimanale dei negozi è facoltativa ed è scelta dall'esercente indipendentemente dal settore di appartenenza.
DEROGHE. La chiusura domenicale e festiva è dunque obbligatoria, con la facoltà di derogare all'obbligo nei 40 giorni stabiliti (vedere ta
bella). Se il commerciante non usufruisce della giornata di deroga, non potrà recuperarla in altre date. Le 4 giornate «di particolari eventi», cioé manifestazioni religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone, per cui è prevista ulteriore deroga sono state indicate nel 12 giugno (festeggiamenti per Sant'Antonio), 15 agosto (ferragosto), 1º novembre (Ognissanti), 8 dicembre (Immacolata).
SETTORE ALIMENTARE. Gli alimentari devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive il mattino del primo giorno festivo, a condizione che tale giornata non coincida con la domenica. In tal caso, si può effettuare l'apertura il secondo giorno festivo.
ESCLUSIONI. L'ordinanza non si applica alle rivendite di generi di monopolio, agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; alle edicole, alle gelaterie, gastronomie rosticcerie e pasticcerie; ai negozi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.
16 gennaio 2011
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