di Maria Rosa Tomasello
Tommaso Marchese autore del manuale
PESCARA. «In Italia si stima che su 25-26 milioni di persone che praticano attività sportiva, almeno un quinto abbia avuto a che fare con una sostanza dopante: parliamo di quattro o cinque milioni di persone: la stima è difficile, ma la cifra è enorme».
Tommaso Marchese, avvocato di Pescara, esperto di diritto sanitario e sportivo e componente della Commissione interministeriale per la vigilanza e il controllo sul doping che si prepara a presentare la relazione nazionale al Parlamento, racconta come il doping sia ormai diventato un fenomeno di massa, un meccanismo in cui si incagliano non solo i professionisti dello sport, ma anche e soprattutto chi fa attività a livello amatoriale.
«C'è un aspetto psicologico e sociale importantissimo» spiega Marchese, «mentre in chi fa sport ad alto livello c'è una componente economica forte, perché la carriera dell'atleta è limitata, nei non agonisti la motivazione spesso è disarmante, e nasce dal messaggio che tutti dobbiamo essere vincenti e forti, che genera ansia da prestazione anche solo per vincere una coppetta. Basta dire che noi abbiamo controllato un master di nuoto riservato agli over 45: su otto finalisti, sei sono risultati positivi».
Per fare chiarezza sugli aspetti giuridici, Marchese mette a confronto il diritto statale e quello sportivo attorno al perno di un caso-simbolo esploso nel 2001 e destinato a fare giurisprudenza: il caso di
Josep «Pep» Guardiola Sala, oggi allenatore pluridecorato del Barcellona, che nove anni fa, al crepuscolo della carri
era da calciatore, approda in Italia nel Brescia di
Roberto
Baggio e, al primo controllo, viene trovato positivo al
test antidoping. Nandrolone.
È una vicenda che finisce sotto i riflettori della stampa sportiva
di tutto il mondo. «Pep all'epoca ha 31 anni, in patria lo chiamano
"el Mito", non ha più ambizioni di carriera, è stato il più grande
giocatore catalano di tutti i tempi ed è stato l'unico nella storia
a vincere nello stesso anno Coppa dei campioni e Olimpiadi: e
quest'uomo simbolo viene colpito da una macchia terribile».
Guardiola non ci sta. Marchese, ingaggiato per la difesa, si mette
alla testa di un pool di esperti internazionali, e Pep incassa una
squalifica di appena quattro mesi. La battaglia legale, però, va
avanti. «L'ordinamento sportivo è molto chiuso: se vieni trovato
positivo, si presume la tua colpevolezza. Gli atti vengono inviati
anche alla procura competente, quella di Brescia, ma il processo
rimane pendente a Roma».
A Brescia, in primo grado, Guardiola viene giudicato da un giudice
onorario che lo condanna a sette mesi di reclusione. «Nel 2005,
grazie agli sforzi della comunità scientifica internazionale -
incentivate da me e dal pool internazionale anche sulle normative
di esecuzione tecnica dei controlli - l'Agenzia mondiale antidoping
emana una nota tecnica che spiega che, in presenza di certi
parametri complementari, il test non ha un grado sufficiente di
attendibilirtà e deve essere ripetuto».
Ma ovviamente, a distanza di anni, il test non si può ripetere.
Mentre la data dell'appello tarda a essere fissata, il reato si
avvicina alla prescrizione. Guardiola però vuole arrivare in fondo
e rinuncia alla prescrizione. Intanto è andato a giocare nel Qatar,
poi sarà la volta del Messico prima di diventare l'allenatore dei
sei titoli in una sola stagione.
«Per l'appello viene in Italia, racconta ai giudici che lui non è
mai entrato a contatto con le sostanze, ma non è mai stato
ascoltato dalla giustizia sportiva: e la corte d'appello lo assolve
perché il fatto non sussiste. Si risolve anche la questione davanti
al tribunale di Roma con il ne bis in idem, passano in giudicato le
sentenze».
Nel frattempo, il codice di giustizia sportiva della Federazione
italiana gioco calcio cambia e proprio dal gennaio 2009 entra in
vigore una nuova disposizione che prevede per la prima volta in un
ordinamento sportivo la revisione di una sentenza di condanna
passata in giudicato: «Proponiamo il ricorso sostenendo che si è
scoperta una prova nuova. Siamo di fronte a una inconciliabilità
tra la sentenza di un giudice dello Stato e la sentenza di un
giudice sportivo in ordinamenti separati, perché lo Stato non può
intervenire sulle sentenze sportive. Ma per la prima volta il
principio di separatezza tra i due ordinamenti viene messo in
discussione».
L'8 maggio 2009, la Corte di giustizia federale accoglie il
giudizio di revisione, cancella la condanna e riabilita pienamente
l'allenatore del Barcellona affermando che i test non erano
attendibili e che non si ha la prova che Guardiola possa essersi
dopato. Il 29 maggio però, il giorno dopo la vittoria a Roma contro
il Manchester United nella Coppa dei Campioni, dedicata al calcio
italiano, la festa di Guardiola viene rovinata: arriva la notizia
che la procura antidoping ha presentato appello e chiede la
riapertura del caso.
«Pochi mesi dopo, però, il 29 settembre il Tribunale nazionale
antidoping conferma l'appello e parla addirittura di una "armoniosa
convivenza tra i due ordinamenti", affermando che l'ordinamento
sportivo non può essere impermeabile all'ordinamento generale e che
la contraddittorietà tra i giudicati va riguardata anche alla luce
dell'assoluzione in giudizio penale soprattutto se il fatto non
sussiste».
Per Marchese, la vicenda Guardiola è emblematica: «Questa vicenda
ha interpretato le disposizioni dell'ordinamento sportivo in senso
estensivo: novità erano già state introdotte ma se ne contestava
l'ammissibilità in questi casi, un orientamento modificato grazie
al pronunciamento della Corte di giustizia federale a sezioni
unite, una specie di Cassazione presieduta da
4 luglio 2010