PESCARA. L’Abruzzo si dota di nuove norme per la raccolta spontanea dei funghi. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge a firma del consigliere dell’Idv Camillo Sulpizio, che modifica la legge 34 del 2006. «L’intervento», ha spiegato il relatore Claudio Ruffini «si è reso necessario dopo che quasi tutte le associazioni micologiche abruzzesi avevano manifestato disapprovazione e scontento per il dettato legislativo precedente. Erano stati evidenziati, soprattutto, problemi per il mancato rispetto del principio di uguaglianza tra i cittadini, nei confronti dei quali veniva applicato un diverso trattamento a seconda della residenza, ma anche i rischi e pericoli per la tutela della salute pubblica dopo che erano stati soppressi i corsi di micologia di base.
Limiti raccolta. La legge conferma i limiti della raccolta (vedi tabella) ma cancella la possibilità di raccogliere a scopo didattico funghi non inseriti nell’elenco. Per l’autorizzazione alla raccolta occorre il possesso di un tesserino regionale rilasciato dalla provincia competente, valido sull’intero territorio regionale.
Tesserino. Il tesserino è di tre tipi: tipo A, per la raccolta ordinaria, è quello destinato agli appassionati che potranno raccogliere massimo 3 chilogrammi di prodotto. Il tesserino tipo B è riservato alla raccolta agevolata, riservata ai coltivatori diretti, agli utenti dei beni di uso civico e ai soci delle coop agricole e forestali residenti nei Comuni dove viene esercitata la raccolta. In questo caso la raccolta
massima sale a 4 chili. C’è infine il tesserino di tipo C riservato
ai raccoglitori professionali, ovvero a chi fa raccolta per
integrare il reddito. In questo caso la raccolta massima sale a 5
chili e si può fare solo nel territorio del comune di
residenza.
Per ottenere il tesserino bisogna avere almeno 14 anni e un
attestato di idoneità conseguito frequentando un corso di micologia
di 24 ore. I corsi sono organizzati dalle Asl, dalle associazioni
micologiche, dall’Istituto zooprofilattico, dall’Arta. I minori di
14 anni possono andare a funghi se accompagnati da adulti muniti di
tesserino.
Contributo. I raccoglitori di funghi sono tenuti a
versare un contributo annuale di 30 euro alle Province di
competenza, la nuova legge esclude però tasse aggiuntive da parte
di Comuni, Comunità montane, enti parco e altre
amministrazioni.
Multe. La nuova legge prevede una serie di sanzioni per
chi le viola. Si parte da multe da 25 a 50 euro per chi non pulisce
bene i corpi fruttiferi; multe da 100 a 200 euro per chi non versa
il contributo annuale o raccoglie funghi oltre il limite
consentito. La multa sale a 200 fino a 400 euro se non si ha il
tesserino o si raccoglie in aree riservate. In casi di recidiva la
multa può salire a 2mila euro.
«Sono grandemente soddisfatto», ha dichiarato il Consigliere IdV
Camillo Sulpizio, estensore della prima bozza di legge discussa in
commissione per molti mesi «perché l’attività di raccolta, che è
molto delicata, deve essere esercitata con una adeguata
preparazione, stante i rischi che si possono verificare sia sotto
il profilo igienico sanitario che ambientale».
«L’aver reintrodotto per legge l’obbligo di un attestato di
abilitazione alla raccolta e soprattutto l’aver fatto chiarezza con
la nuova legge che elimina ogni tassa aggiuntiva da parte delle
amministrazioni locali», ha infine precisato il Consigliere
Sulpizio «pone la parola fine ad una pratica vessatoria di chiaro
stampo medievale».
Promulgazione. Il presidente della Giunta Gianni Chiodi ha
promulgato quattro leggi regionali tra le quali la n.3/2010 che
estende fino a 20 anni la durata delle concessioni demaniali per
uso turistico-ricreativo. E la n.6/2010 con le modifiche alla Legge
regionale in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
dalla carica di consigliere regionale per sindaci e assessori
comunali dei comuni sopra i 2mila abitanti.
(
cr.re.)
24 febbraio 2010
Inviato da tartufi
il 25 febbraio 2010 alle 11:35