L'AQUILA. L'Agenzia delle entrate dopo giorni di polemiche sulle modalità per la restituzione delle tasse sospese - a causa del sisma - da aprile 2009 a giugno 2010 interviene per fornire precisazioni, indicazioni e chiarimenti. Ecco la nota diffusa ieri sera dall'Agenzia delle entrate.
SCADENZE. «La Legge di stabilità 2012 ha previsto che il versamento dei tributi sospesi in seguito al sisma del 6 aprile 2009 avvenga, nella misura del 40%, in un numero massimo di centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. Pertanto la prima rata deve essere pagata nel mese di gennaio 2012. I codici tributo da utilizzare sono quelli ordinariamente previsti per le diverse imposte. E possibile, se risulta più agevole per il contribuente, effettuare i versamenti delle somme sospese senza indicare il mese di riferimento e senza distinguere tra acconto e saldo né specificare la periodicità dei versamenti.
CODICI TRIBUTO. Secondo quanto già previsto dal provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate del 23 novembre 2010 i codici tributo da utilizzare per i versamenti delle rate sono quelli ordinari, vale a dire quelli propri dei singoli tributi, con riferimento a ciascun anno d'imposta. Tuttavia, nell'ottica della massima semplificazione, è possibile indicare nel modello F24, per ciascuna imposta e per ogni annualità il codice tributo relativo al pagamento del saldo. A titolo di esempio: il contribuente tenuto a versare l'Irpef potrà indicare nel campo codice tributo del modello F24 il 4001 (Irpef saldo) anche qualora dovesse trattarsi d
i un acconto. Ciò significa che i due versamenti relativi agli eventuali acconti (codici 4033 e 4034) possono essere cumulati con il versamento del tributo a saldo (codice 4001). Nel campo rateazione, inoltre, dovrà essere indicato sempre il codice 0101.
Nello stesso provvedimento è previsto, tra l'altro che, dietro richiesta del contribuente, possa provvedere al riversamento dei tributi sospesi il sostituto d'imposta. In tal caso, e prendendo come esempio il riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente o di pensione, il sostituto d'imposta utilizzerà il codice 1001 mentre il dipendente o pensionato utilizzerà il codice 4001 se intende versare autonomamente. Per i versamenti delle ritenute sospese e ora rateizzate, i sostituti d'imposta possono indicare nel campo "mese di riferimento" del modello F24 esclusivamente il mese di effettuazione della trattenuta della rata da pagare.
Sempre a titolo di esempio, il contribuente che dovrà riversare l'Iva potrà utilizzare il codice 6099 (previsto per il pagamento da dichiarazione annuale) anziché i codici relativi alle liquidazioni periodiche o all acconto. Si ricorda, comunque, che tutti i codici tributo sono consultabili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it e poi sul sito della Direzione Regionale http://abruzzo.agenziaentrate.it è disponibile un vademecum sulle modalità di compilazione dei modelli F24 per i versamenti più ricorrenti.
IMPORTI DA VERSARE. Il provvedimento del 23 novembre 2010 stabilisce espressamente che, qualora l'importo complessivo da versare in una rata sia inferiore a 12 euro, il versamento può essere effettuato al raggiungimento di tale limite.
NUMERO VERDE. È possibile contattare il numero verde 848.800.444».
14 gennaio 2012