di Domenico Ranieri
L’AQUILA. Sono 45 i primi beneficiari del contributo definitivo per la ricostruzione. Potranno riparare le proprie abitazioni classificate B (temporaneamente inagibili) o C (parzialmente inagibili) utilizzando i fondi attraverso i canali del Comune dell’Aquila. Intanto, Protezione civile e Comune rispondono a una serie di quesiti sugli argomenti di maggiore interesse per gli sfollati.
Sono 4.800 le domande presentate in Comune tra case di tipo B, C ed E. Queste ultime sono in numero esiguo. Le persone comprese nell’elenco che pubblichiamo nella pagina a fianco possono ritirare la lettera di contributo definitivo al Servizio emergenza e ricostruzione, nella scuola ispettori e soprintendenti della Guardia di finanza di Coppito, negli uffici del Comune nella palazzina C2. Apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, il venerdì dalle 9 alle 13. La lettera di accredito per chi ha avuto il finanziamento prevede quattro tranche: la prima per un massimo di 20mila euro, altre due per stati di avanzamento e, infine, il saldo a lavori conclusi. Ora dipenderà dalla velocità delle imprese edili incaricate dai privati nell’esecuzione dei lavori. Soddisfatto il sindaco
Massimo Cialente. Le richieste riguardano solo edifici posti al di fuori della zona rossa. Per quanto riguarda il centro storico, invece, bisognerà attendere un’altra ordinanza.
I QUESITI. Acquisti di nuove abitazioni al posto di quelle distrutte, riparazione di immobili di società dati in affitto, problematiche connesse alle coo
perative edilizie, cumulo di contributi dell’abitazione principale
con unità immobiliari diverse, pertinenze, spese per i traslochi.
Sono questi alcuni degli argomenti che fanno parte del nuovo blocco
di risposte, concordate tra la Protezione civile nazionale e il
Comune dell’Aquila alle domande rivolte da alcuni cittadini su
problematiche di interesse generale. Quesiti e risposte integrali
sono riportate sui siti www.protezionecivile.it e
www.comune.laquila.it. Tra le altre problematiche discusse, anche
le questioni sui contratti preliminari stipulati prima del 6
aprile, sugli esiti di agibilità, sulle istruttorie per essere
ammessi a contributo, e su chi beneficia dei contributi per le
spese per il trasloco.
AGIBILITÀ. L’agibilità in corso d’opera equivale a una
classificazione con esito A; dalla data della sottoscrizione si
perde il diritto alla sistemazione alberghiera (dopo 15 giorni) e
al contributo per la autonoma sistemazione (dopo 45 giorni).
LOCAZIONE. Il contributo per la riparazione degli alloggi
che erano già in locazione il 6 aprile scorso viene concesso anche
se il contratto sottoscritto non è stato registrato.
COOPERATIVE. Nelle cooperative edilizie indivise, la
richiesta di contributo deve essere formulata dal rappresentante
legale della cooperativa; le abitazioni principali sono solo quelle
stabilmente occupate dagli assegnatari alla data del 6 aprile.
QUOTE. Una quota del contributo spettante per una
abitazione principale, può essere messa a disposizione per i lavori
alle parti comuni del condominio quando sussiste un dimostrato
nesso di causalità, un collegamento, tra le due progettazioni.
STRANIERI . Anche i cittadini stranieri che
pagano le tasse su immobili situati nei comuni del cratere possono
fruire dei contributi per un immobile danneggiato come seconda
casa.
LE SOMME . Il contributo per la riparazione degli
alloggi in locazione alla data del 6 aprile non può essere
superiore a 80.000 euro, anche se riguarda più di una unità
abitativa; questo importo si conguaglia con quello eventualmente
fruito dal titolare come altra abitazione secondaria non locata.
ESITI E PERIZIE . Gli esiti di agibilità
verbalizzati dalle squadre Di.coma.c prevalgono su quelle dei
tecnici privati e non possono essere modificate. Nelle richieste di
contributo per i lavori di riparazione e ricostruzione non sono
consentite previsioni per imprevisti e perizie suppletive.
TRASLOCHI . Le spese per il trasloco degli arredi
è consentito sia per le abitazioni principali sia per gli immobili
adibiti a un uso diverso dalla abitazione principale o a un uso non
abitativo.
LE CASE AI FIGLI. Il diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione) per definire una abitazione principale
può essere dimostrato con scrittura privata anche non registrata.
Per un alloggio di proprietà di un genitore concesso in uso prima
del sisma a un figlio che vi dimora stabilmente, il contributo può
essere richiesto dal figlio con autocertificazione del genitore. Il
dubbio riguarda la possibilità di estendere tale possibilità anche
ad altri rapporti di parentela, come per esempio nel caso del
fratello che vive stabilmente in un’abitazione di proprietà della
sorella a titolo gratuito e senza formalizzazioni. Protezione
civile e Comune ribadiscono che, a prescindere dal legame di
parentela, è necessario che il soggetto richiedente dimostri di
avere usufrutto, uso o abitazione sul bene di proprietà altrui.
DIVIETO DI CESSIONE . In alcuni condomini vengono
eseguiti lavori assistiti da contributo solo per le parti comuni.
Alcuni inquilini si chiedono se il divieto di vendita entro due
anni, previsto dalla legge, sia valido anche nei confronti delle
unità immobiliari che non hanno beneficiato di contributi per i
lavori di riparazione. La risposta è che in caso di contributo
concesso con queste modalità non si può obbligare il proprietario
di uno degli appartamenti dello stesso condominio a non cedere la
sua proprietà.
LE IMPRESE . Il proprietario committente può
essere allo stesso tempo titolare dell’impresa e professionista
incaricato della progettazione. Possono, eventualmente, emergere
aspetti di opportunità o di deontologia professionale che il
committente potrà valutare con senso di equilibrio e
responsabilità. In ogni caso il preventivo di spesa deva essere
redatto sulla base del prezziario della Regione Abruzzo e comunque
la pratica sarà valutata in sede di verifica degli aspetti
economici della richiesta di contributo.
10 novembre 2009