«Nonni, mantenete i nipoti»
Tribunale: ma solo se i genitori non ce la fanno
di Katia Gianmaria
CHIETI. I nonni sono obbligati a mantenere i
nipoti minorenni se i genitori di questi dimostrino di essere nella
impossibilità di farlo. E’ quanto ha stabilito con sentenza unica,
almeno in Abruzzo, (pochissimi sono i pronunciamenti in Italia),
dal presidente del tribunale Geremia Spiniello.
Il tribunale ha stabilito che i nonni paterni e materni dovranno
corrispondere 300 euro al mese per i nipoti, di 16 e 17 anni, somma
da dividersi in eguale misura.
Il caso sottoposto alla attenzione del tribunale dall’avvocato
matrimonialista
Giuseppe Orsini, che assiste la
madre dei minorenni, riguarda una coppia di coniugi della provincia
di Pescara, divorziata, e che prima della separazione viveva nella
casa coniugale fissata a Chieti, vicino ai genitori di lui.
La storia ha un canovaccio molto conosciuto con genitori che non
versano in condizioni ecomiche buone. Anzi. Lui era operaio di una
ditta di pulizie, remunerato con mille euro al mese circa, e lei
era ed è dipendente di un centro commerciale con un salario di 400
euro mensili. In sede di separazione, nel 2003, il tribunale aveva
fissato per il marito l’obbligo di erogare alla moglie, allora
disoccupata, poco più di 500 euro al mese a titolo di contributo
per il mantenimento dei figli. Ma il marito non sempre era puntuale
nei versamenti tanto che ancora una volta il tribunale, chiamato in
causa dalla moglie, decise che il contributo dovessero essere
direttamente corrisposto alla donna dal datore di lavoro del
marito. La somma, in sede di scioglimento del matrimonio
(divorzio), è stata peraltro ridotta in considerazione che la ex
moglie aveva trovato un lavoro come addetta alle pulizie di un
centro commerciale. Ma nel 2008, colpo di scena: il marito si
dimise dalla ditta, mettendosi nella condizione ufficiale di
disoccupato. Una situazione disastrosa per gli adolescenti poco
meno che quindicenni. Come potevano sostenersi solo con i 400 euro
della madre? La soluzione è stata trovata dall’avvocato Orsini che
non ha fatto altro che coniugare i due articoli del codice civile
il famoso 148, tra quelli che vengono recitati sia dal celebrante
delle nozze, sacerdote e o sindaco che sia, e il 433. Il primo
dice: «quando i genitori non hanno mezzi sufficienti gli altri
ascendenti legittimi o naturali, sono tenuti a fornire ai genitori
stessi i mezzi necessari affinché si possano adempiere i loro
doveri nei confronti dei figli»; il secondo elenca le persone
obbligate agli alimenti, e tra queste ci sono i nonni. L’avvocato
Orsini così ha citato in giudizio quelli paterni, i quali non hanno
gradito molto la chiamata in causa, e si sono opposti, sostenendo
che già contribuivano al sostentamento dei loro nipoti: i ragazzi
vivono con la madre nella casa di loro proprietà che per questo
motivo non possono affittare e che non versavano in condizioni
economiche agiate (insieme prendono poco più di mille euro). Il
giudice naturalmente ha respinto le eccezioni ma con «sansoniana»
pronuncia ha chiamato in causa anche quelli materni, pensionati
anche loro, dividendo tra i quattro la somma cui è obbligato il
genitore disoccupato. Tutto questo naturalmente a tutela dei figli
minorenni che hanno «bisogno», scrive Spiniello, «della solidarietà
familiare quindi dell’aiuto dei quattro nonni fortunatamente per
loro ancora viventi». Ma c’è da sottolineare, come hanno detto i
giudici di Cassazione, che il dovere degli ascendenti è sussidiario
rispetto a quello dei genitori. Infatti, anche se uno solo di essi
può affrontare le spese per il mantenimento della prole, i nonni
non hanno alcun obbligo.
(15 gennaio 2010)