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domenica 14.03.2010 ore 18.57
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«Nonni, mantenete i nipoti»

Tribunale: ma solo se i genitori non ce la fanno
di Katia Gianmaria
CHIETI. I nonni sono obbligati a mantenere i nipoti minorenni se i genitori di questi dimostrino di essere nella impossibilità di farlo. E’ quanto ha stabilito con sentenza unica, almeno in Abruzzo, (pochissimi sono i pronunciamenti in Italia), dal presidente del tribunale Geremia Spiniello.

Il tribunale ha stabilito che i nonni paterni e materni dovranno corrispondere 300 euro al mese per i nipoti, di 16 e 17 anni, somma da dividersi in eguale misura.

Il caso sottoposto alla attenzione del tribunale dall’avvocato matrimonialista Giuseppe Orsini, che assiste la madre dei minorenni, riguarda una coppia di coniugi della provincia di Pescara, divorziata, e che prima della separazione viveva nella casa coniugale fissata a Chieti, vicino ai genitori di lui.

La storia ha un canovaccio molto conosciuto con genitori che non versano in condizioni ecomiche buone. Anzi. Lui era operaio di una ditta di pulizie, remunerato con mille euro al mese circa, e lei era ed è dipendente di un centro commerciale con un salario di 400 euro mensili. In sede di separazione, nel 2003, il tribunale aveva fissato per il marito l’obbligo di erogare alla moglie, allora disoccupata, poco più di 500 euro al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei figli. Ma il marito non sempre era puntuale nei versamenti tanto che ancora una volta il tribunale, chiamato in causa dalla moglie, decise che il contributo dovessero essere direttamente corrisposto alla donna dal datore di lavoro del marito. La somma, in sede di scioglimento del matrimonio (divorzio), è stata peraltro ridotta in considerazione che la ex moglie aveva trovato un lavoro come addetta alle pulizie di un centro commerciale. Ma nel 2008, colpo di scena: il marito si dimise dalla ditta, mettendosi nella condizione ufficiale di disoccupato. Una situazione disastrosa per gli adolescenti poco meno che quindicenni. Come potevano sostenersi solo con i 400 euro della madre? La soluzione è stata trovata dall’avvocato Orsini che non ha fatto altro che coniugare i due articoli del codice civile il famoso 148, tra quelli che vengono recitati sia dal celebrante delle nozze, sacerdote e o sindaco che sia, e il 433. Il primo dice: «quando i genitori non hanno mezzi sufficienti gli altri ascendenti legittimi o naturali, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché si possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli»; il secondo elenca le persone obbligate agli alimenti, e tra queste ci sono i nonni. L’avvocato Orsini così ha citato in giudizio quelli paterni, i quali non hanno gradito molto la chiamata in causa, e si sono opposti, sostenendo che già contribuivano al sostentamento dei loro nipoti: i ragazzi vivono con la madre nella casa di loro proprietà che per questo motivo non possono affittare e che non versavano in condizioni economiche agiate (insieme prendono poco più di mille euro). Il giudice naturalmente ha respinto le eccezioni ma con «sansoniana» pronuncia ha chiamato in causa anche quelli materni, pensionati anche loro, dividendo tra i quattro la somma cui è obbligato il genitore disoccupato. Tutto questo naturalmente a tutela dei figli minorenni che hanno «bisogno», scrive Spiniello, «della solidarietà familiare quindi dell’aiuto dei quattro nonni fortunatamente per loro ancora viventi». Ma c’è da sottolineare, come hanno detto i giudici di Cassazione, che il dovere degli ascendenti è sussidiario rispetto a quello dei genitori. Infatti, anche se uno solo di essi può affrontare le spese per il mantenimento della prole, i nonni non hanno alcun obbligo.
(15 gennaio 2010)
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