di Katia Giammaria
Renato Di Salvatore il consigliere del Partito democratico lincenziato e non riassunto dal Consorzio industriale
CHIETI. I giudici della Corte di appello hanno negato la sospensiva della sentenza del giudice del lavoro di Chieti, chiesta dal Consorzio industriale di Chieti-Pescara, che obbliga l'ente a riassumere un lavoratore licenziato. Il Consorzio, tuttavia, non solo non ha reintegrato il dipendente, ma non ha pagato neanche le 8 mensilità stabilite dalla giudice
Ilaria Prozzo a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore. L'avvocato
Enrico Raimondi, che assiste il dipendente, ha così proceduto, sulla base della sentenza, a pignorare le somme - 18mila euro - dovute al lavoratore, al Comune, (pignoramento presso terzi), socio del Consorzio e debitore dell'ente per la propria quota associativa. Nei prossimi giorni lo stesso legale inoltrerà la stessa procedura per le retribuzioni maturate dalla data della sentenza, 27 luglio 2011, fino al 31 dicembre.
La storia riguarda il consigliere comunale del Partito democratico
Renato Di Salvatore, architetto, assunto dal Consorzio industriale, nel 2006, con mansioni di tecnico addetto agli espropri e alla conduzione di lavori pubblici. Il contratto di assunzione era a tempo determinato, rinnovato per altre quattro volte, sempre a termine, e fino al 2009 quando il rapporto è definitivamente cessato. Di Salvatore, assistito dall'avvocato Raimondi, ha fatto ricorso al giudice del lavoro e sostenuto che il primo contratto era nullo in quanto a tempo determinato, limite che le diverse leggi di Stato, giurisprudenza, dottrina e direttive comunitarie non consentono
di apporre, (se non in specifici casi). La regola del lavoro
subordinato è l'assunzione a tempo inderminato, e il contratto a
termine costituisce una eccezione e solo quando ci siano esigenze
da parte della azienda di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo che diano al rapporto di lavoro il
carattere di temporaneità.
Dunque, per il consigliere Di Salvatore niente di tutto questo. E
lo dimostrano, come fa notare la giudice teatina, le delibere di
assunzione. Nella prima il Consorzio motiva l'assunzione «per
mancanza materiale di personale» in grado di occuparsi dei
procedimenti di esproprio e della difficoltà di procedere
all'assunzione a tempo interminato per impossibilità di cambiare la
pianta organica. Nella successiva delibera l'ente riconferma la
impossibilità di mutare la pianta organica e la necessità di far
fronte alle esigenze dell'ente di sostituire un dipendente che si
era dimesso. Nelle successive delibere, continua la giudice, le
ragioni del ricorso alla stipulazione di contratto a tempo
derminato vengono chiaramente spiegate nella necessità di far
fronte a pensionamenti, aspettative e dimissioni di personale in
servizio. «Risulta con evidenza» scrive la dottoressa Prozzo, «che
il Consorzio ha provveduto all'assunzione del ricorrente (Di
Salvatore ndr) con diversi contratti a tempo derminato per
soddisfare esigenze stabili e non temporanee, in quanto le diverse
assunzioni sono state tutte determinate da una cronica carenza di
personale a seguito dei pensionamenti. Si tratta di esigenza che
non ha nulla di temporaneo», alla quale il datore di lavoro
«avrebbe dovuto far fronte con una assunzione a tempo
indeterminato, tipologia contrattattuale che rappresenta la
regola».
A sostegno della sentenza, la giudice porta una serie di leggi, dal
decreto legislativo numero 368 del settembre del 2001 che, in
attuazione della direttiva comunitaria 1999/70 dispone: il
contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo
indeterminato. La direttiva comunitaria era relativa all'accordo
quadro, concluso tra Unice (Union industrial and employers), Ceep
(associazione delle imprese e delle organizzazioni con
partecipazione pubblica) e Ces (Confederazione europea sindacati),
sul lavoro a tempo derminato, fondato sulla predeterminazione di
ipotesi tassative in cui era consentita l'apposizione di un termine
finale al rapporto di lavoro, questo per «migliorare la qualità del
lavoro a tempo determinato, garantendo il rispetto del principio di
non discriminazione, nonché di prevenire gli abusi risultati
dall'utilizzazione dei contratti o rapporti di lavoro a tempo
determinato successivi». Insomma non un grimaldello alla
flessibilità nel mercato del lavoro, ma la definizione di una
disciplina per evitare gli abusi. Quelli di cui, secondo la
giudice, è stato vittima il consigliere comunale del Pd che ha
dovuto «rimpiazzare» colleghi andati in pensione o dimessisi,
situazione che non ha niente di temporaneo.
Inoltre la pervicacia apparentemente immotivata del Consorzio a non
voler riassumere Di Salvatore è dimostrata dal fatto che ora l'ente
paga due consulenti (un ex dipendente in pensione e un altro
professionista) ai quali ha affidato gli stessi compiti che
svolgeva Di Salvatore. Il Consorzio preferisce rischiare procedure
esecutive e pagare professionisti esterni pur di non riassumere il
consigliere del centrosinistra.
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13 dicembre 2011
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